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Congedo per quarantena figli minori di 16 anni

Sono un genitore lavoratore dipendente con figlio minorenne convivente in quarantena. Ho diritto a restare a casa con lui?

Uno dei due genitori ha diritto di restare a casa e di svolgere il lavoro in modalità agile se il figlio convivente minore di 16 anni è stato sottoposto a quarantena dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territoriale competente a seguito di contatto verificatosi:

  • all’interno della scuola
  • durante attività sportive di base
  • durante attività motoria in palestre, piscine, centri e circoli sportivi, sia pubblici che privati
  • in strutture regolarmente frequentate per lezioni di musica e lingue
  • in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza

Non posso svolgere l’attività lavorativa in modalità agile. È previsto un indennizzo se mi astengo dal lavoro per accudire mio figlio?

Se il figlio è minore di anni 14 uno dei due genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio e gli sarà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Se il figlio ha tra 14 e 16 anni, il genitore ha diritto di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Possono entrambi i genitori astenersi dal lavoro contemporaneamente?

No. Il diritto di assenza prevede che uno dei genitori debba al contempo lavorare.
Se uno dei due lavora già in modalità agile o non lavora (perché disoccupato, in congedo parentale per il medesimo figlio, in cassa integrazione, ecc), la concessione è negata, tranne nel caso in cui un genitore abbia anche altri figli minori di anni 14 avuti con altri soggetti che non stanno fruendo di una delle misure su indicate.

Per ottenere i suddetti benefici è necessaria una disposizione ufficiale da parte del Dipartimento di prevenzione?

Si, non è ammessa l’autonoma decisione dei genitori o della scuola, ma è essenziale avere una disposizione ufficiale dell’Azienda Sanitaria.